Modulo di constatazione amichevole del sinistro stradale – Valore probatorio del rapporto assicurativo, anche se inefficace – Tutela dell’affidamento del danneggiato
“In materia di sinistri stradali, vige il principio per cui il contrassegno e il C.I.D. tutelano l’affidamento del danneggiato anche se il rapporto assicurativo è inefficace. In particolare, l’esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione e il danneggiato ha soltanto l’onere di controllare la veridicità dei dati comunicati dal responsabile del danno, come indicati sul relativo contrassegno. Deve, pertanto, riconoscersi efficacia probatoria del rapporto assicurativo alla dichiarazione del proprietario/conducente rilasciata sul C.I.D. a norma dell’art. 189 n. 4 del c.d.s., che impone ai conducenti di fornire le informazioni utili anche ai fini risarcitori, tra cui i dati personali e assicurativi, confrontati con lo scontrino di polizza sul parabrezza, che fanno prova fino a querela di falso.”
L’art. 5 del d.l. n. 857/1976, convertito in l. n. 39/1977, integralmente recepito nell’art. 143 T.U. delle assicurazioni, dispone che, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato. _x000d_
Pertanto, la prima funzione del suddetto modulo, sostituendosi all’avviso che l’art. 1913 c.c. prescrive all’assicurato, è la denuncia del sinistro all’assicuratore da cui l’assicurato chiede di essere garantito, indicando tutte le modalità e circostanze del caso concreto che possono rilevare ai fini di agevolare la determinazione del danno e facilitare l’accertamento del diritto e le conciliazioni . E poiché i nomi degli assicurati e delle compagnie di assicurazione costituiscono dati essenziali del modulo e, a norma dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 857/1976, alla richiesta risarcitoria presentata secondo le modalità indicate nell’art. 22 della l. n. 990/1969 deve essere allegata la copia del modulo di denuncia di cui all’art. 5, debitamente compilato, è dalla ricezione del medesimo che l’assicuratore ha l’onere di contestare l’esistenza del rapporto assicurativo._x000d_
Nel caso di specie, benché l’art. 167, comma 1, c.p.c. impone al convenuto di assumere specifica posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, con riferimento alla denuncia di sinistro effettuata dal proprietario/conducente dell’autoveicolo coinvolto in un sinistro, contenuta nel modulo di cui al precitato art. 5, l’assicurazione non ha negato neppure in comparsa di risposta in primo grado che il soggetto denunciante fosse suo assicurato per la responsabilità civile, con conseguente preclusione al riguardo di nuove deduzioni in corso di causa._x000d_
L’indicazione dell’assicuratore nel modello C.I.D. determinava, infatti, l’onere di questo di dimostrare che il contrassegno era falso, tanto più che nella corrispondenza prima del giudizio la compagnia di assicurazione non aveva mai contestato il rapporto assicurativo._x000d_
Deve attribuirsi al C.I.D. natura di comunicazione e non di confessione, altrimenti si viola il principio di parità delle parti, perché il danneggiato di fronte alla negazione dell’assicurazione non avrebbe tutela per essere da questa risarcito se non proponendo querela di falso nei confronti del C.I.D.