Morte del coniuge separato – Risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge superstite – Valutazione delle circostanze concrete – Diminuzione risarcitoria – Giudicato esterno
“Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell’altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.”
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte rileva che la separazione coniugale, in sè e per sè, non può considerarsi di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivato al coniuge superstite dalla morte dell’altro._x000d_
È, tuttavia, necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l’evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite. _x000d_
Nel caso di specie, legittimano la richiesta di risarcimento, pur in assenza di un progetto di vita in comune, il precedente rapporto coniugale nonchè la permanenza di un vincolo affettivo, congruamente individuato nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale (circa un mese)._x000d_
Si consideri, inoltre, che siffatte circostanze hanno indotto correttamente il giudice di secondo grado a considerare che “la qualità di coniuge separato è tale da giustificare la liquidazione di un più ridotto importo”, in quanto la perdita del coniuge separato “risulta indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita”._x000d_
In questa sede, il Supremo Collegio ribadisce, inoltre, i principi enunciati anche dalle Sezioni Unite in tema di interpretazione del giudicato:_x000d_
a) il giudice di legittimità deve accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende anche al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo dal giudice di merito: ciò in ragione della riconosciuta natura pubblicistica dell’interesse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le parti dell’autorità di quest’ultimo; della ravvisata indentità dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle relative questioni nella sfera delle questioni di diritto piuttosto che in quella delle questioni di fatto;_x000d_
b) il giudicato non deve, infatti, essere incluso nel fatto e, pur non identificandosi nemmeno con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, a tali elementi normativi; con la conseguenza che l’interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell’interpretazione delle norme che non alla stregua dei negozi e degli atti giuridici;_x000d_
c) costituendo, a sua volta, l’interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma una questio iuris, la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge; e gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano quali errori di diritto._x000d_
In particolare, valutando nel caso di specie l’interpretazione di un giudicato esterno costituito dalla sentenza penale di appello, gli Ermellini confermano la valutazione contenuta nella sentenza di secondo grado impugnata, secondo la quale all’intervenuto giudicato penale non era attribuibile anche una pronuncia definitiva di infondatezza della domanda civile di risarcimento, perchè dalla lettera di quella sentenza emergeva solo che, in relazione all’impugnazione delle parti civili (contro l’omessa liquidazione in primo grado), riteneva di non poter provvedere anche sulla liquidazione dei danni, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la determinazione quantitativa delle voci di danno._x000d_
Da detto giudicato esterno penale non poteva, pertanto derivare alcuna decisione sulla liquidazione della domanda risarcitoria coltivata nel giudizio civile.