01 Settembre 2017

Natura recettizia del “preventivo avvertimento” di cui all’art. 4, comma 7, della Delibera del Garante della Privacy 16 novembre 2004, n. 8

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 giugno 2017, n. 14685
"L’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” […] integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato e, conseguentemente, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario"

Nell’ambito dei sistemi di informazione creditizia, la decisione dell’intermediario finanziario di procedere alla qualificazione del cliente come “cattivo debitore” deve essere preceduta dalla dichiarazione di avvertimento, di cui all’art. 4, comma 7, della Delibera del Garante della Privacy del 16 novembre 2004, n. 8.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, chiarisce la natura giuridica della dichiarazione di cui sopra, subordinandone l’efficacia alla conoscenza della stessa da parte del destinatario. Si dà applicazione agli artt. 1334 e 1335 c.c., regolanti, come noto, l’efficacia degli atti recettizi.
Quando una dichiarazione è diretta ad uno specifico soggetto, come nel caso di specie, la stessa non può produrre effetti se non prima che giunga a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) e la conoscenza si presume avvenuta quando la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario, sempre che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.).
La recezione dell’atto unilaterale costituisce condizione di efficacia dello stesso; il carattere recettizio di un atto unilaterale può discendere o dalla funzione pratica assolta o dalla qualità degli effetti. Sotto il primo profilo, è la stessa configurazione teleologica della dichiarazione unilaterale a giustificarne la recettizietà, come nel caso di: proposte contrattuali, richieste, intimazioni ecc.
Tenuto conto, invece, della qualità degli effetti, la necessaria conoscenza (o meglio conoscibilità) dell’atto da parte del destinatario risponde alla necessità di assicurare a questi la cognizione delle modifiche subite dalla propria sfera giuridica; secondo la dottrina tradizionale, la recettizietà andrebbe riconosciuta ai soli atti unilaterali produttivi di effetti dannosi per il destinatario. Orientamento oggi predominante propende per l’attribuzione di natura recettizia, quoad effectum, indipendentemente dall’indole sfavorevole degli effetti prodotti nella sfera giuridica del destinatario.
Nel caso di specie, l’avvertimento con preavviso di cui al citato art. 4, essendo diretto a manifestare l’intenzione dell’intermediario di procedere alla classificazione come “cattivo debitore” del destinatario, incide sulla sfera giuridica del destinatario e, pertanto, sembra corretto riconoscere allo stesso natura di atto recettizio.