Nesso di causalità – Accertamento tecnico – Potere di apprezzamento del giudice – Dovere di motivazione in rapporto agli esiti della C.T.U. ed agli eventuali rilievi dei consulenti di parte
“E’ affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia, invece, limitato a fare proprie le conclusioni della consulenza d’ufficio. Il potere di detto giudice di apprezzare il fatto, infatti, non equivale che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalle spiegazioni delle ragioni per le quali sia addivenuto a una conclusione piuttosto che a un’altra, incorrendo, altrimenti, nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia”
Nel caso di specie, la Suprema Corte critica la circostanza per la quale alla base della sentenza di secondo grado, così come alla base della decisione di primo grado, fosse stata posto solo un richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio, senza alcuna autonoma argomentazione in relazione alle articolate contestazioni mosse dall’attore – appellante._x000d_
Il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata, esprime una pungente critica nei confronti del modus agendi ormai prevalente presso i tribunali e le corti nazionali, ossia la tendenza a non richiedere che il giudice dia conto, in motivazione, delle ragioni specifiche dell’adesione alle conclusioni del CTU, nemmeno in presenza di critiche precise e puntuali svolte dalle parti, e tanto viene compiuto in virtù del brocardo che vuole il giudice peritus peritorum._x000d_
A fronte di questo atteggiamento, che non tiene conto della necessità che il Decidente valuti in motivazione tutti gli elementi del caso, la Cassazione rammenta che la consulenza tecnica d’ufficio rappresenta un ausilio del giudice nella valutazione, sotto il mero aspetto tecnico, delle circostanze fattuali._x000d_
Per tale motivo, la Suprema corte precisa che in caso di contestazione della perizia, il giudice deve esprimere le ragioni del suo convincimento, in modo tale da far cogliere il processo logico seguito, evidenziando e precisando altresì che anche l’eventuale correttezza del metodo utilizzato dall’ausiliario non esime il giudice dal dovere indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione._x000d_
Conclude la Corte affermando che ove, invece, manchi una autonoma motivazione, o tale motivazione risulti gravemente lacunosa, tanto più ove le parti abbiano mosso precise e puntuali critiche in relazione ai profili trattati dal CTU, si realizza inevitabilmente il vizio di motivazione, il quale trova la sua ragione di fondo nel fatto che la sentenza non può essere, né in tutto né in parte, una sorta di surrogato o di collage dell’elaborato peritale.