27 Agosto 2012

Notificazione a persona di famiglia non convivente – Presunzione – Carattere occasionale – Prova

“In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato nella norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.”

Nel caso di specie, è stata ritenuta rituale la notifica degli atti (cartelle di pagamento) effettuata per il tramite di una persona che si trovava a casa del destinatario, sulla base della sola appartenenza della stessa al gruppo familiare del contribuente, quale requisito sufficiente a renderla idonea al ricevimento degli atti anche in sede di ritiro delle raccomandate all’Ufficio postale._x000d_
Data la prescrizione legislativa contenuta nell’art. 139, comma 2, c.p.c., per cui gli atti da notificare possono essere consegnati anche a “persona di famiglia”, il Supremo Collegio ne deduce che dal rapporto di parentela o affinità deriva la presunzione di consegna dell’atto al destinatario._x000d_
Si presume, infatti, che il familiare che accetta l’atto sia idoneo a curarne la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa ai vincoli familiari e del dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica (Cass.Civ. SS.UU. n. 250/1999)._x000d_
Spetta, eventualmente, al destinatario che assume di non avere ricevuto l’atto l’onere di provare la mera occasionalità.