Per le eccezioni (anche di merito) espressamente o implicitamente disattese, risulta insufficiente la riproposizione nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., occorrendo invece l'appello incidentale. E' stato infatti chiarito che con il termine «riproposizione» il legislatore ha inteso alludere alla prospettazione in appello di domande ed eccezioni che in tanto possono essere reiterate negli stessi termini in cui erano state avanzate dinanzi al primo giudice, in quanto sono state da quel giudice «non accolte», ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione, e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l'omissione della pronuncia su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione, occorrendo altrimenti la formulazione di una critica alla decisione impugnata, e dunque la proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass., Sez. Un., 19/04/2016, n. 7700; 12/05/2017, n. 11799). Nella specie, la necessità dell'appello incidentale emergeva dalla motivazione della sentenza di primo grado, che, nel rigettare l'opposizione allo stato passivo, non si era limitata a verificare la fondatezza della pretesa avanzata con l'istanza d'insinuazione al passivo, ma aveva specificamente esaminato l'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata dal curatore nella fase di trattazione della causa, disattendendola: non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto dell'avvenuto richiamo della questione pregiudiziale nella comparsa di costituzione dello appellato, ha ritenuto di poterla riesaminare, nonostante la mancata proposizione dell'appello incidentale, pervenendo, sul punto, a conclusioni opposte a quelle risultanti dalla sentenza di primo grado.