24 Gennaio 2018

Validità dei contratti bancari “monofirma”

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Le Sezioni Unite ritornano sul tema della validità dei contratti bancari sottoscritti dal solo cliente, confermando l’indirizzo recentemente inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. un., sentenza 16 gennaio 2018, n. 898).