01 Giugno 2016

Nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale

“In caso di azione di ripetizione dell’indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati, con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il decorso del termine prescrizionale prende avvio, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 24418/2010; in senso conforme: Cass. n. 6857/2014), superando il diverso e minoritario indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 12038/2000), in base al quale il termine prescrizionale dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo doveva essere fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi; la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto presuppone, però, che il versamento effettuato dal cliente abbia natura ripristinatoria della provvista e non di pagamento.
La ragione posta a fondamento della decisione che fa coincidere il dies a quo del termine decennale di prescrizione con la chiusura del conto è che soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro; pertanto, non è possibile ipotizzare il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito se non da quando sia intervenuto un atto di pagamento che il cliente pretende essere indebito e l’effettuazione di versamenti a puro fine ripristinatorio della provvista non costituisce “pagamento”.

Cassazione civile, sezione prima, 24 maggio 2016, n. 10713