Obblighi contrattuali – Oneri probatori – Inoperatività della garanzia
Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile.
Nel caso di specie, le limitatissime evidenze probatorie sulle cause dell’evento denunciato, il cui onere è a carico di parte attrice, conducono alla esclusione della operatività della copertura assicurativa:
– sull’an debeatur, la società attrice non ha depositato la polizza assicurativa dalla stessa invocata con la conseguenza che non risulta provata la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in causa, e quindi, il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, seppure a detta omissione si ritiene possa supplire il deposito da parte della convenuta assicurazione;
– sul quantum non risultano effettivamente depositati i preventivi di spesa indicati in atto di citazione in ogni caso insufficienti a supportare la domanda risarcitoria;
– inoltre, atteso che l’imbarcazione era stata riparata e poi nelle more pure venduta, non vi è traccia di documentazione in tal senso.