Persone giuridiche – Danno non patrimoniale – Risarcibilità
“Anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale quando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione._x000d_
Nel novero di tali diritti rientra indubbiamente il diritto all’immagine la cui lesione provoca un danno patrimoniale risarcibile costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica e dalla incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della stessa._x000d_
Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”._x000d_
Tale principio è stato affermato dalla S.C. con riferimento al caso di un’indebita ed erronea segnalazione – effettuata da un istituto bancario alla Centrale Rischi della Banca d’Italia – in cui veniva segnalata una società quale soggetto in posizione di “sofferenza” nei pagamenti.