20 Febbraio 2025
Polizza infortuni – Compensatio lucri cum damno – Nessun indennizzo senza danno
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3429 (rel. M. Rossetti)
L'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile.
La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all'assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo.
Il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio e l’assicuratore non è tenuto immancabilmente al pagamento dell’indennizzo quando un sinistro non si sia verificato o, pur essendosi verificato, non ne è derivato danno. Di conseguenza, se l’esistenza della polizza è condicio iuris per l’obbligazione dell’assicuratore, l’esistenza del danno ne è condicio facti.
Pertanto, se il danno viene meno perché risarcito da terzi, viene meno ipso facto l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore.