19 Novembre 2020

Prescrizione danni da emotrasfusione: quinquennale (“iure hereditatis”) – decennale (“iure proprio”)

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26189 (rel. Scoditti)
La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto (da ultimo fra le tante Cass. 22 agosto 2018, n. 20882).
In relazione al danno biologico lamentato iure hereditatis la prescrizione resta quindi quella quinquennale, decorrente dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 (Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 580 ed altre conformi).