19 Gennaio 2009

Prescrizione – Reato – Termine lungo – Legittimità – Sussistenza

“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi._x000d_
La prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato”_x000d_

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite, facendo proprie le più recenti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, rivisitano il principio espresso in materia dalla nota sentenza n. 5121/02: “In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest’ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al comma 2 dell’art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima”. _x000d_
La Corte, correggendo se stessa, inverte rotta spiegando che “il trend interpretativo-evolutivo si ispira al diverso principio secondo cui è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri e perciò del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo”._x000d_
Ciò precisato, le Sezioni Unite statuiscono che “nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso per la mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento”. _x000d_
Ciò è possibile, tuttavia, a condizione che il giudice civile, incidenter tantum, accerti, con le prove e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza del fatto reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi._x000d_
Quanto al dies a quo del termine prescrizionale, la S.C. precisa che il calcolo dei termini decorre dal giorno in cui il fatto-reato è accaduto o, in subordine, da quello in cui la vittima avrebbe potuto averne contezza usando la media diligenza o le diffuse “conoscenze scientifiche”._x000d_
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