01 Giugno 2026
Procedimento sommario – Ammessa produzione documentale fino all’udienza di discussione
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15452 (rel. P. Papa)
Nel procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 bis c.p.c., laddove dispone, ai commi 1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.
La ricostruzione dell'operatività della norma in tal senso è conseguente alla necessità di interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di un rimedio effettivo, sicché non possono individuarsi decadenze e preclusioni che non siano espressamente previste dalle norme.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha erroneamente riscontrato un difetto di prova perché ha ritenuto operassero presunzioni assertive e probatorie dopo il deposito dell’atto introduttivo e non ha perciò esaminato né i fatti allegati con la memoria depositata dai due ricorrenti prima dell’udienza di discussione, né i documenti prodotti nello stesso termine per contrastare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione presuntiva.