Prova per testi – Indicazione specifica “in maniera determinata o determinabile” – Limiti
“Il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile. Una imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, residenza, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l’assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l’aspettativa della controparte.”
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto idonea l’intimazione ed escussione di un teste, indicato con un nome errato negli atti di parte, in quanto dal capitolato di prova emergeva chiaramente che la parte deducente avesse inteso chiamare a deporre proprio quel soggetto._x000d_
In particolare, le circostanze di fatto, di cui ai capitoli di prova, costituiscono validi elementi di determinazione estrinseca del teste, che consentono, nonostante l’errore sul nome, di identificare il soggetto e di intimare proprio lui e non altri._x000d_
La decisione in epigrafe si fonda sul coordinamento delle regole di cui agli articoli 244 e 156, c.2, c.p.c._x000d_
La prova per testimoni è soggetta ad un formalità unitaria, composta dall’indicazione di persone e di circostanze di fatto, le une e le altre destinate ad integrarsi fra loro. Tale formalità di deduzione, non essendo altrimenti definita dal legislatore, deve essere funzionale allo scopo dell’atto, secondo il principio della nullità a rilevanza variabile che si enuclea nell’art. 156, comma 2, c.p.c., in base al quale la nullità può essere pronunciata quando l’atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo._x000d_
Lo scopo dell’atto, a sua volta, consiste nel compimento dell’atto successivo. Nello specifico, pertanto, esso è dato dall’assunzione come teste della persona a ciò indicata, una volta superato il vaglio di capacità a deporre, in relazione alla quale l’altra parte può sollevare le proprie eccezioni. Ne deriva che è inidonea allo scopo solo l’indicazione del teste che, per insufficienza o per altra causa, non consenta all’altra parte tale esercizio del diritto di difesa.