R.C.A. – Obbligazione solidale tra assicuratore e responsabile – Sospensione della prescrizione per il coniuge del danneggiato e non per il fratello
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato, l'operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell'art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l'assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L'operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l'assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all'esercizio dell'azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.
Il caso. In un sinistro stradale perdeva la vita il conducente e subivano gravi lesioni i trasportati, nuora e nipoti dello stesso conducente.
Nel giudizio per il risarcimento dei danni patiti dai trasportati si costituivano i figli del de cuius, quali suoi eredi, chiedendo l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del padre conducente e il risarcimento dei danni patiti dai trasportati con la richiesta che la compagnia assicuratrice li tenesse indenni dalle somme di denaro dovute.
La questione analizzata dalla Corte riguarda, in particolare, l’eccezione di uno degli eredi (marito e padre dei danneggiati trasportati) di sospensione della prescrizione per la sua condizione di coniuge e genitore degli aventi diritto ex art. 2941, commi 1 e 2, c.c., per accertare se tale sospensione dovesse operare anche nei confronti della società assicuratrice.
Orbene, poiché i due figli del de cuius (uno dei quali è anche marito e padre dei danneggiati trasportati) sono eredi del de cuius cioè del responsabile ed essi stessi responsabili, vale per la loro responsabilità quali eredi la regola per cui nomina hereditaria ipso iure dividuntur, il che comporta che ognuno di essi sia da considerare responsabile solo per la quota ereditaria di sua pertinenza.
Ne segue che il diritto dei danneggiati non potrà essere considerato prescritto nei confronti dell’assicuratrice, in ragione dell’operare della causa di sospensione della prescrizione, soltanto per la quota di responsabilità risarcitoria proporzionale alla responsabilità iure hereditario dell’erede che è anche coniuge e genitore dei danneggiati e non invece per quella del fratello.
L’applicazione di tale principio ha giustificato l’accoglimento del ricorso principale, ma solo parzialmente, cioè limitatamente al ricorrente che rivestiva la qualità di figlio del de cuius e marito e padre dei trasportati danneggiati, in quanto solo nei suoi confronti operava la causa di sospensione fra danneggiati e responsabile.
Il ricorso principale è stato invece rigettato quanto all’altro figlio del de cuius, perché la causa di sospensione non operava nel rapporto fra lui ed i danneggiati.