17 Giugno 2026

RC – Limiti della surroga tra Assicuratori di condebitori solidali

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 8 giugno 2026, n. 15559 (rel. G. Fanticini)
L'assicuratore della responsabilità civile d'un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d'un altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d'un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell'assicuratore della r.c. del condebitore solidale.

Nel sistema dell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo dell’assicuratore è di tenere indenne l’assicurato (nel caso, il medico) delle somme che questo sia tenuto a pagare al terzo danneggiato, secondo lo schema dell’art. 1917 c.c.; tale obbligazione, salva diversa previsione di legge (azione diretta del danneggiato nei casi tipici), non si traduce in una responsabilità solidale dell’assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato al terzo.

In particolare, l’eventuale pretesa restitutoria derivante dal pagamento eseguito al danneggiato (nel caso, dall’assicuratore della struttura sanitaria) non può essere indirizzata direttamente contro l’assicuratore del responsabile (sanitario assicurato), in quanto il debitore (pro quota) del risarcimento resta il responsabile, mentre l’assicuratore è tenuto a manlevarlo nei limiti del contratto e dei presupposti di operatività.

Pertanto, in difetto di una previsione normativa che attribuisca un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista in favore di chi abbia pagato al terzo danneggiato, non è configurabile una surroga che consenta di aggredire la compagnia del condebitore solidale (nel caso, il sanitario).

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