24 Ottobre 2024

Resp. da cose in custodia – Condotta colposa del danneggiato – Art. 2051 c.c.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26895 (rel. S.G. Guizzi)
Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

La Suprema Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui, “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cassa. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376).

Allegati