19 Maggio 2026

Resp. da cose in custodia – Supermercato – Aggressione da parte di un clochard – Caso fortuito

Tribunale di Sciacca, sezione civile, sentenza 13 maggio 2026, n. 210 (g. F. Ballesi)
Nel caso in cui si sia verificata una aggressione da parte di un clochard in un supermercato, si è in presenza di un caso fortuito rappresentato dalla condotta del terzo estraneo, da cui deriva l'esclusione di responsabilità della società convenuta, non potendo pretendere che quest'ultima effettui un controllo sulle persone che circolano nelle aree di pertinenza del supermercato che sono aree pubbliche.
Peraltro, nel caso di specie, è stato accertato che la rissa si era spostata all'esterno del supermercato e che il vigilante presente era intervenuto unitamente al personale del supermercato.

L’art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità dell’ente da cose in custodia laddove il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché quest’ultima sia suscettibile, per la sua natura intrinseca, di produrlo o perché in essa siano insorti agenti dannosi, anche se provocati da elementi provenienti dall’esterno (quali, nel caso di un esercizio commerciale, potrebbero essere un pavimento scivoloso o dei beni mal riposti). Infatti, affinché possa invocarsi l’art. 2051 c.c. in una fattispecie come quella in esame è necessario che il supermercato abbia l’effettivo potere di controllo, vigilanza e gestione dei locali e di tutto ciò che vi si trova (quali pavimenti, scaffali o corsie) e che il sinistro sia stato provocato direttamente dalla cosa in custodia.
Sebbene, infatti, si tratti di una forma di responsabilità oggettiva, ove il cliente danneggiato deve provare esclusivamente i due presupposti di cui sopra, nel caso di specie, difetta proprio il secondo requisito, ovvero che il danno arrecato al danneggiato sia derivato dalla ‘cosa’ ovvero dai locali o dai beni sui quali la società convenuta esercita un potere di vigilanza e custodia.
Come ha ricordato la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 20943/2022 la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Ne deriva che il meccanismo probatorio di cui all’art. 2051 c.c. postula che: la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno sia fornita dal danneggiato; che la prova dell’interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito sia data dal custode.