21 Luglio 2026

Resp. intermediario finanziario e Resp. CONSOB – Domanda di ammissione al passivo interrompe prescrizione anche dell’azione risarcitoria contro la CONSOB

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 29 giugno 2026, n. 22206 (rel. S. Tassone)
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito e quella della CONSOB per omessa vigilanza concorrono, pur avendo natura rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale, nella produzione del medesimo danno patrimoniale agli investitori; ne consegue che tra esse sussiste solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1310 c.c.. Sicché la domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti dell'intermediario interrompe la prescrizione anche nei confronti della CONSOB e tale effetto permane sino alla conclusione della procedura concorsuale ex art. 2945 c.c.

Ne caso di specie, che ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli investitori nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza sulle società di intermediazione poi fallite e poste in liquidazione coatta amministrativa, la Suprema Corte è chiamata a stabilire se la domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale proposta contro la società di intermediazione interrompa anche la prescrizione dell’azione risarcitoria esercitata successivamente contro la CONSOB.

La Suprema Corte, estendendo alle società di intermediazione mobiliare l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 13143 del 2022, chiarisce che la distinzione formale tra azione di restituzione nei confronti dell’intermediario e azione risarcitoria contro la CONSOB non impedisce di ravvisare un’unica vicenda dannosa; con la conseguenza che, in tema di intermediazione mobiliare, la domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale proposta dal risparmiatore nei confronti della società di intermediazione, anche quando formalmente diretta alla restituzione del capitale definitivamente perduto, ha natura sostanzialmente risarcitoria e interrompe la prescrizione anche nei confronti della CONSOB, coobbligata solidale per omessa vigilanza, ai sensi degli artt. 2055 e 1310 c.c.. Inoltre, ribadisce che l’effetto interruttivo permane per tutta la durata della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 2945 c.c., rafforzando la tutela del risparmiatore danneggiato.

In particolare, trattandosi dell’unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia all’organo di vigilanza, in dipendenza dell’asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l’effetto interruttivo permanente derivante dall’ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell’art. 1310, primo comma, c.c.

Dunque, nel contenzioso che vede coinvolta la CONSOB quale organo di vigilanza, e segnatamente in quello che si innesta sull’inadempimento del contratto di mandato fiduciario da parte di società regolata dalla L. n. 1966 del 1939, non è possibile dubitare della piena configurabilità della solidarietà tra l’obbligazione “insinuata” nel passivo concorsuale e quella a carico della stessa CONSOB: si tratta, in entrambi i casi, di obbligazione risarcitoria, l’una di origine contrattuale, l’altra extracontrattuale; esse sono accomunate dall’unicità del danno, ex art. 2055 c.c., consistente nella perdita del capitale, che il danneggiato ha diritto di conseguire in moneta attualizzata, indubbio essendo il carattere – in entrambi i casi – di obbligazione di valore.

In un caso analogo, la Suprema Corte aveva già stabilito che: “La responsabilità dell’intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull’intermediario, con la conseguenza che l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell’intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l’interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti” (Cass., n. 28119/2025).

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