31 Luglio 2025

Resp. medica – ATP – Collegialità – Obbligo – Nullità della sentenza

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 11 giugno 2025, n. 15594 (rel. E. Iannello)
L'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico - ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l'ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito - rimane l'obbligo per quest'ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall'art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l'affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.

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