10 Marzo 2025

Resp. sanitaria – Regime anteriore L. 24/2017 – Rivalsa ASP esclusa in assenza di colpa grave del medico – CCNL

Tribunale di Ragusa, sentenza 20 febbraio 2025, n. 280 (g. G. Giampiccolo)
Con riguardo ai rapporti tra ASP e medico, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. 28987/2019).

In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. 29001/2021).
Nel caso di specie, si tratta di fatto anteriore all’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, e l’ASP non ha provato le anomalie, le deviazioni o abnormità citate nei superiori arresti giurisprudenziali. I due medici convenuti sarebbero quindi tenuti  in regresso verso la struttura per la metà del 25% ciascuno.
Tuttavia sia le difese dei medici terzi chiamati, sia delle compagnie assicurative a loro volta chiamate dai medici, rilevano l’assenza di dolo o colpa grave dei medici, assenza costituente impedimento alla rivalsa, alla luce delle previsioni dei Contratti Collettivi che nel tempo si sono succeduti, anche per il periodo di svolgimento della vicenda in esame.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998/2001 all’art. 24 e il contratto collettivo dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa 1998-2001, sempre all’art. 24, imposero l’obbligo di assicurazione del dipendente, a spese e cure dell’Ente pubblico datore di lavoro ed esclusero ogni diritto di rivalsa dell’ente salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, con espressa previsione della disapplicazione dell’art. 28 D.P.R. n.761/1979 nella parte in cui prevede la facoltà e non l’obbligo di assicurazione a carico dell’Ente. Analogamente si prevede all’art. 16 del C.C.N.L. sottoscritto il 17 ottobre 2008 (in GU Serie Generale n.257 del 03-11-2008) e a seguire, sino al C.C.N.L. dell’area sanità – Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 dicembre 2019 (Suppl. ordinario n. 6 alla G.U. Serie generale – n. 22) che all’art. 64 prescrive che “le aziende o enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell’art. 67 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 114/2014 e n. 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.