Responsabile civile – Assicuratore – Esclusione d’ufficio se manca previsione di azione diretta del danneggiato
Elemento indispensabile affinché l'assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile nel processo penale è la previsione normativa dell'azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un un'ipotesi di reato, l'assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l'imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale. Infatti, ai sensi degli artt. 83 c.p.p. e 185 c.p., può qualificarsi responsabile civile - e quindi legittimato passivo nel giudizio penale - soltanto colui che per legge debba rispondere del fatto altrui, non risultando sufficiente in tal senso un mero titolo contrattuale.
In tema di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dagli infortuni sui luoghi di lavoro, come quello di specie, non è prevista una azione diretta del danneggiato verso l’istituto assicurativo. Pertanto, la società di assicurazioni citata in giudizio dalle parti civili non può essere qualificata come responsabile civile e la sua partecipazione deve essere esclusa d’ufficio.
In tale settore, dovendosi applicare l’ordinario regime di cui all’art. 1917 c.c., soltanto l’assicurato può eventualmente agire verso l’istituto assicurativo qualora sia chiamato a risarcire i danni subiti dal lavoratore.
Nella specie, l’esclusione del responsabile civile avrebbe trovato fondamento anche nella previsione di cui all’art. 86, c. 2, c.p.p., in quanto nel corso delle indagini e prima della citazione della società di assicurazioni è stato effettuato accertamento tecnico irripetibile sul cadavere della vittima, potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alla stessa società ai sensi degli articoli 651 e 654 c.p.p.
Diversamente, in tema di danni derivanti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è possibile citare l’istituto assicurativo come responsabile civile in ragione della peculiare normativa che prevede, da un lato, la possibilità del danneggiato di esercitazione azione diretta verso l’assicuratore e, dall’altro, la necessità che venga chiamato in giudizio sia l’assicuratore che il danneggiante.