02 Luglio 2007

Responsabilita’ civile – Azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore

“Nell’assicurazione per la responsabilità civile l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (RCA e legge sulla caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno; ne consegue che, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo danneggiato”.

Condividendo l’impostazione data al caso concreto dai giudici di merito secondo cui, essendo limitata la garanzia assicurativa alla responsabilità civile, è inammissibile l’azione diretta del danneggiato, la S.C. ha precisato che “a mente dell’art. 1917 c.c., nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Ne consegue che la regola generale posta dalla norma in esame è che soltanto l’assicurato è tenuto ad agire nei confronti del proprio assicuratore e non il terzo nei cui confronti il medesimo non è tenuto né per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Il nostro ordinamento prevede due eccezioni, espressamente disciplinate dalla legge n. 90 del 1969 (in tema di circolazione di veicolo e natanti) e dalla legge n. 968 del 1977 (in tema di esercizio della caccia), eccezioni che, proprio perché tali, non sono estensibili ad altre situazioni”._x000d_
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