05 Settembre 2008

Responsabilità civile – Danni cagionati da fauna selvatica – Legittimazione passiva delle Regioni

“Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, poiché la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, le Regioni sono obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose”.

Nel caso di specie, relativo a danni subiti da un motociclista al quale era stata tagliata la strada da due caprioli, la S.C. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze che era stato chiamato in giudizio, affermando che la responsabilità per danni cagionati a terzi da animali selvatici è delle Regioni._x000d_
In particolare, la Corte, pur partendo dall’assunto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, rileva che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, demanda alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna._x000d_
Ne consegue , dunque, che la Regione è tenuta ad adottare le misure atte ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare un danno a terzi, con la conseguenza che essa, in assenza di norme specifiche, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni provocati a terzi da animali, persone o cose._x000d_
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