Responsabilità civile del sanitario – Natura contrattuale ex L. n. 189/2012, cd. Decreto Balduzzi
“L’articolo 3 del decr. Balduzzi è intervenuto sulla responsabilità dei soggetti esercenti professioni sanitarie, affermando che costoro, in caso si siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non rispondono penalmente per colpa lieve; in tali casi rimane fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., ma il giudice, anche nella determinazione del danno, tiene debitamente conto della condotta del sanitario con riferimento al rispetto delle linee guida.”
In ordine ai presupposti della responsabilità degli operatori sanitari convenuti nel giudizio de quo, anche alla luce del nuovo decreto Balduzzi, il decidente precisa che nulla è cambiato con riferimento alle strutture sanitarie, i cui profili di responsabilità rimangono quelli, di natura contrattuale, delineati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 577/2008._x000d_
Per quanto riguarda la responsabilità dei sanitari, deve ritenersi che l’art. 3 del decreto Balduzzi non abbia inteso ricondurre al paradigma extracontrattuale siffatta responsabilità. La norma in commento sembra, piuttosto, ispirata al principio di sussidiarietà penale, in quanto, dopo aver affermato che in ambito penale il sanitario che abbia rispettato le linee guida accreditate non risponde per colpa lieve, chiarisce che, in tal caso, l’assenza di responsabilità penale non esclude la responsabilità civile e il risarcimento del danno._x000d_
Il legislatore intende in tal modo continuare a muoversi nel solco della responsabilità da contatto, tracciata dalla giurisprudenza, limitandosi a sottolineare l’importanza del rispetto delle linee guida nell’apprezzamento della colpa medica._x000d_
Pertanto, in linea di massima, rimane ferma la cornice della responsabilità civile del sanitario disegnata dalla giurisprudenza, ancorata al mancato raggiungimento del risultato nei casi di operazioni di routine, ed alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave negli altri casi._x000d_
Il decidente afferma, infine, l’irretroattività, in ambito civile ai fatti pregressi ed ai giudizi in corso, della nuova legge in tema di responsabilità sanitaria.