04 Luglio 2008

Responsabilità civile – Praticante avvocato – Sussistenza

“L’attività stragiudiziale può essere svolta anche dal praticante avvocato, il quale conseguentemente deve rispondere dei danni provocati dalla sua negligenza professionale, allorché abbia fatto decorrere inutilmente il termine prescrizionale”_x000d_
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La Corte di Legittimità è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un episodio in cui l’assistenza stragiudiziale era stata richiesta per i danni da incidente stradale, ma il termine prescrizionale per l’inizio dell’azione era inutilmente decorso, sicché la parte richiedeva il risarcimento del danno – quantificato nella somma che la compagnia assicuratrice era disposta a corrispondere – al praticante avvocato che l’aveva assistita quale consulente legale._x000d_
La S.C., in particolare, ha dovuto affrontare la questione della reclamabilità dei danni a fronte di un contratto di prestazione professionale da ritenersi nullo a causa della mancata iscrizione all’albo del praticante, a norma dell’art. 2231 c.c._x000d_
Sul punto la Corte ha precisato che un problema di nullità per contrasto con l’art. 2231 c.c. si pone esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente ha ad oggetto il compimento di atti processuali o, comunque, di prestazioni preparatorie rispetto alla fase giudiziale (v. Cass. Civ., n. 3740/07). _x000d_
Nessuna questione di nullità si pone, invece, con riferimento ai contratti aventi ad oggetto lo svolgimento da parte del praticante avvocato di attività stragiudiziale, non essendo tale attività riservata agli iscritti all’albo. _x000d_
Pertanto, se un praticante avvocato svolge attività extragiudiziale, ne risponde personalmente, senza che possa ipotizzarsi alcuna nullità del contratto di prestazione professionale._x000d_
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