27 Luglio 2007

Responsabilita’ civile – Responsabilita’ del proprietario di animali

“La responsabilita’ del proprietario dell’animale, prevista dall’art. 2052 c.c., e’ presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale. Ne consegue che per i danni cagionati dall’animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e per l’intero, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell’animale al risarcimento dei danni per l’intero”.

Nella specie era stato chiesto il risarcimento ai proprietari di un cane a causa di un morso al volto inferto alla ricorrente mentre era in visita alla loro abitazione. La corte di merito aveva dato rilievo alla imprudenza della danneggiata nella produzione dell’evento, condannando i proprietari al pagamento del 25% dei danni. _x000d_
La S.C., contestando l’impostazione dei giudici di prime cure, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che l’art. 2052 c.c. prevede un caso di responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale per i danni da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito, sicchè in mancanza di tale prova il proprietario dell’animale è sempre tenuto al risarcimento dei danni in toto, senza che possa farsi luogo ad un concorso di colpa tra il medesimo e il danneggiato._x000d_