22 Aprile 2013

Responsabilità dell’avvocato – Obbligazione di mezzi – Necessaria la prova prognostica del risultato conseguito in mancanza della negligente prestazione professionale

“L’affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.”

In materia di contratto d’opera intellettuale, vige il principio per cui, ove anche risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probablistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito._x000d_
Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del prestatore d’opera, induce ad escludere, come nel caso di specie, la responsabilità del legale, in quanto la responsabilità dell’esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo per l’appunto verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni._x000d_
Difetterebbe, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, prova che deve essere fornita dal cliente._x000d_
Quanto alla perdita di chance, intesa come mera eventualità astratta, non è di per sè risarcibile, acquistando invece valenza risarcitoria solo se sia verificabile in termini di ragionevole probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita sia eziologicamente riconducibile al comportamento del terzo._x000d_
Il principio generale, quindi, è che la lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la pretesa risarcitoria mancherebbe di oggetto. Con la conseguenza che l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, nella specie assolutamente non fornita dal ricorrente, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiuzio economicamente valutabile.