24 Gennaio 2018

Responsabilità dell’avvocato-sostituto e copertura assicurativa

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1580
A fronte dell'illecita attività dell'avvocato che, in sostituzione dell'unico avvocato incaricato dai clienti e senza l'autorizzazione dei clienti si sostituisca all'avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. E' una azione diretta (art. 1717 c.c.) che trae la sua fonte dall'esercizio di un'attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell'avvocato non autorizzato, ed è un'azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni. Dalla affermazione di responsabilità del professionista verso i danneggiati, perseguibile dai danneggiati con l'azione diretta, discende l'obbligo della sua assicurazione professionale di tenerlo indenne dalle conseguenze dannose provocate a terzi dallo svolgimento dell'attività professionale stessa. L'assicurazione professionale infatti risponde per ogni danno provocato dal professionista nell'esercizio della sua attività professionale, e qui siamo di fronte ad un danno certo ed è altrettanto certo che sia stato causato dall'attività professionale svolta, anche se senza incarico, in favore dei parenti delle vittime.