Responsabilità dell’Intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario
“In tema di intermediazione finanziaria, concretizza responsabilità ex art. 2043 c.c., la condotta del promotore finanziario che abbia spinto il cliente all’emissione di assegni circolari che avrebbero dovuto costituire provvista per operazioni d’investimento in strumenti finanziari che, poi, invece, hanno avuto come beneficiari soggetti terzi. Contestata l’esistenza del nesso di causalità, l’intermediario finanziario non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, la semplice allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle con cui lo stesso sarebbe legittimato a riceverle. E’ necessario, a tal fine, che la condotta dell’investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”.
La sentenza in commento ha ad oggetto l’azione risarcitoria avanzata da un cliente che, premesso di essere stato indotto da un promotore finanziario all’acquisto di un prodotto finanziario (rilevatosi poi inesistente) mediante l’emissione di quattro assegni circolari non trasferibili, ha convenuto in giudizio l’Istituto di Credito al fine di ottenere il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) asseritamente subìto.
In particolare, parte attrice ha ritenuto sussistere la responsabilità ex art. 31 TUF della Banca in ordine all’operato del promotore finanziario e al fine di assolvere compiutamente l’onere della prova, ha prodotto in giudizio la fotocopia degli assegni circolari ed un modulo di “conferimento ordine di negoziazione di strumenti finanziari” apparentemente intestato all’Istituto di Credito.
All’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale di Milano ha condannato la Banca al risarcimento del danno patrimoniale in favore del risparmiatore, escludendo la sussistenza del concorso di colpa dello stesso, atteso che non può ritenersi sussistere alcuna negligenza né collusione nel fatto che il cliente abbia consegnato al promotore assegni intestati a terzi in vista del prospettato investimento finanziario, considerato che il promotore ha approfittato della fiducia acquisita nei confronti del cliente, il quale aveva già effettuato regolari investimenti tramite il promotore finanziario.
A supporto della superiore statuizione, il Decidente ha peraltro precisato che, nel caso de quo, non trattasi di versamenti in contanti, bensì di consegna di assegni circolari non trasferibili intestati a soggetti indicati dallo stesso promotore.
Ciò detto, si evidenzia che con la sentenza suindicata, il Tribunale di Milano ha seguito l’orientamento giurisprudenziale sussistente in materia di responsabilità della Banca per fatto illecito del promotore finanziario.
A tal proposito, si rammenta che la normativa a cui fare riferimento in materia è, innanzitutto, l’art. 31 comma III del TUF, il quale dispone che l’intermediario abilitato (la banca o altro intermediario finanziario) che conferisce l’incarico al promotore finanziario, è responsabile dei danni arrecati dal promotore a terzi soggetti, anche se tali danni siano conseguenti alla responsabilità del promotore accertata in sede penale.
In aggiunta all’articolo summenzionato, occorre altresì far riferimento all’art. 2049 c.c. che, come noto, disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dai loro domestici o commessi nell’esercizio delle incombenze loro affidate.
Applicando tali articoli nell’ambito della normativa bancaria/finanziaria, la giurisprudenza – copiosa in materia – è ormai conforme nel ritenere che la responsabilità dell’intermediario finanziario è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell’ambito dell’incarico allo stesso affidato, purché sussistono concretamente due elementi, ovvero:
– il compimento dell’illecito da parte del “promotore” o più in generale del soggetto di cui la Banca si avvalga;
– la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’esercizio delle incombenze e il danno cagionato.
Invero, in merito al punto II, la giurisprudenza nel corso degli anni ha specificato che non è indispensabile un vero collegamento causa-effetto, bensì è di fatto sufficiente il cd. “rapporto di occasionalità necessaria”, ovvero l’insorgenza di una situazione – per effetto dell’incarico affidato – tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito e il conseguente evento dannoso, anche qualora l’incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite purchè nell’ambito delle proprie mansioni.
In tale ampiezza di protezione, non può avere rilievo neanche la circostanza che il promotore abbia tenuto un comportamento oltre i limiti fissati dall’intermediario, essendo ex adverso sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore nell’attività svolta dall’intermediario finanziario e si sia realizzata nell’ambito delle finalità istituzionali dell’intermediario, in vista delle quali l’incarico è stato conferito.
Infine, si precisa che la giurisprudenza ritiene che eccezione al principio sopra esposto è costituito dal caso in cui la condotta del risparmiatore presenti connotati di “anomalia”, ovvero qualora, ad esempio, la condotta del correntista sia connotata da un agire contro ogni elementare regola di prudenza (vedasi in proposito la Cassazione civile, sez. III, 04/03/2014, n. 5020, ove il correntista aveva incautamente consegnato al promotore finanziario il codice di operatività del proprio conto corrente, permettendo a quest’ultimo di prelevare indebitamente una cospicua somma dal conto corrente).
Trib. Milano, sez. VI, 15 settembre 2016, n. 10117