13 Giugno 2007

Responsabilità medica – Contratto atipico di prestazione d’opera di spedalità

“Quando un paziente si reca in ospedale conclude un contratto atipico di prestazione d’opera di spedalità; la responsabilità dell’ente ospedaliero, quindi, ha natura contrattuale sia in relazione ai propri fatti d’inadempimento (ad es. in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorchè non siano alle sue dipendenze”.

La S.C., muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità del medico e dell’ente ospedaliero, ribadisce un principio più svolte sancito in sede di legittimità, per cui l’accettazione del paziente in una struttura deputata ad offrire assistenza sanitaria-ospedaliera comporta la costituzione di un contratto “di prestazione d’opera atipico di spedalità”. _x000d_
Non importa che il soggetto agente abbia agito con dolo oppure con colpa, giacché la Corte ritiene al riguardo sufficiente la “mera occasionalità necessaria” in quanto il fondamento della responsabilità non viene ravvisato nella colpa quanto nel rischio connaturato all’utilizzazione di un terzo nell’adempimento dell’obbligazione_x000d_
Del pari si ritiene irrilevante la natura del rapporto contrattuale che lega il medico e la struttura sanitaria, essendo invece fondamentale la circostanza che quest’ultima si avvalga della prestazione professionale del primo. _x000d_
Con particolare riferimento alla responsabilità del sanitario, la Corte precisa che trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento va considerato in relazione al tipo di attività dovuta per il soddisfacimento dell’interesse creditorio. _x000d_
Al riguardo, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1176, 2° co. e 2236 c.c. la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di famiglia bensì quella ordinaria del buon professionista, e cioé la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione._x000d_
Precisa, poi, la S.C. che il giudizio di adeguatezza della prestazione va calibrato tenendo conto della specifica struttura in cui opera il medico e delle sue caratteristiche in termini di mezzi e di organizzazione. Il medico che operi all’interno di una struttura specializzata e ben strutturata dev’essere quindi giudicato con maggior rigore di chi operi in un presidio di pronto intervento. _x000d_
Nella sentenza in epigrafe degne di nota risultano anche le considerazioni svolte dalla Corte con riferimento agli oneri probatori incombenti sulle parti. Dopo aver richiamato quello che testualmente definisce come “principio di generale favor per il creditore-danneggiato cui l’ordinamento è informato”, la S.C. accantona decisamente la validità della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, e ribadisce un orientamento già sotteso a precedenti pronunce: il danneggiato è tenuto a provare il contratto e la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa lui non imputabile, e cioé la prova del fatto impeditivo._x000d_