11 Novembre 2013

Responsabilità medica – Effetti del giudicato penale – Azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

“Se è vero che, di norma, il terzo danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore, nondimeno tale regola può essere disattesa quando esista una sentenza di condanna, ai fini civili, passata in giudicato e, quindi, idonea a cristallizzare, in via definitiva, il rapporto giuridico inter partes.”

Costituisce principio consolidato quello per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/06/2010, n. 14921)._x000d_
In tali casi, premesso il giudicato sotto il profilo della illiceità della condotta e del generico obbligo (risarcitorio o indennitario) dei convenuti, a venire in rilievo è una condanna generica al risarcimento del danno, ovvero un provvedimento che ha carattere meramente delibativo ed è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile (sotto il profilo dell’an del quantum), essendo destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva._x000d_
Restano, infatti, riservati al giudice civile l’accertamento riguardante la concreta esistenza del danno, la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno e la determinazione dell’entità di quest’ultimo._x000d_
Sicché deve ritenersi consentito ai responsabili civili, costituitisi nel giudizio civile, opporre il limite del massimale di polizza, anche laddove sia stata affermata nel giudizio penale la condanna in via solidale._x000d_
Invero, la Suprema Corte ha già affermato, con riferimento ad una ipotesi di sentenza penale passata in giudicato, il seguente principio: “in tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, e la solidarietà fra assicurato e assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende ex delicto ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest’ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l’assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l’imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall’art. 489 c.p.p. (ora abrogato e sostituito dall’art. 538 c.p.p.), non preclude ed anzi impone l’accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l’unicità di quest’ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali”. (cfr. Cass. n. 7993/2002)_x000d_
Nel nostro ordinamento prevale un sistema ispirato all’autonomia di ciascun processo ed alla piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione._x000d_
Per cui, di regola, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale ed il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti._x000d_
Attualmente, e volendo distinguere fra ipotesi assolutoria e di condanna, l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno è regolata dagli articoli 652 e 654 c.p.p., secondo i quali il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo in sede civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato, e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p._x000d_
In applicazione del suddetto principio, l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata perché il fatto non costituisce reato, non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale._x000d_
Infatti, la non qualificabilità di un fatto quale reato non ne implica, di per sé, l’inidoneità a produrre effetti risarcitori, perché posto in essere in violazione della regola del neminem laedere o di una pattuizione contrattuale._x000d_
Ne consegue che il giudicato penale di assoluzione produce gli effetti preclusivi previsti da tale norma solo quando contiene un effettivo accertamento dell’insussistenza del fatto o dell’impossibilità di attribuirlo all’imputato e non quando l’assoluzione derivi geneticamente dalla mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all’attribuibilità materiale e/o psicologica di esso all’imputato._x000d_
Da ciò la ragion d’essere del principio per cui il giudice civile deve tener conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare l’effettiva ragione dell’assoluzione dell’imputato, al fine di stabilire l’incidenza del giudicato penale nel giudizio civile._x000d_
Quanto all’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile risarcitorio, come espressamente previsto dall’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile._x000d_
Nel caso di specie, è stato ritenuto già accertato in sede penale il fatto causativo del danno._x000d_
Una volta affermata l’autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana posta al suo esame, con i mezzi di prova offerti al giudice dal rito civile per la sua decisione._x000d_
Tra questi mezzi sono annoverabili non solo la presunzione, legale e non, ma addirittura anche le “prove legali”, in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del giudice.