21 Giugno 2021

Resp. medica – Valutazione CTU – Iudex peritus peritorum – Giudizio di probabilità logica può escludere nesso causale

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 7 giugno 2021, n. 2603 (g. F. Cardile)
In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. 2018 n. 23197).
Nel caso di specie, il giudizio di probabilità logica induce ad escludere la dedotta responsabilità in ragione tanto dell’assenza di evidenze dirimenti ed inequivocabili circa la necessaria correlazione nessologica dell’occorso processo infettivo all’intervento di litoclastia quanto della concorrenza di ulteriori e diversi elementi medico-clinici propendenti per la diversa opzione dell’artrite asettica.

Trova per tal via applicazione Cass. 2020 n. 26907 che da ultimo ha affermato: “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell’inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; l’ovvia conclusione di ciò è che “se resta ignota la causa dell’evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l’evento dannoso -l’aggravamento della patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova patologia- sia in nesso causale con la condotta del sanitario), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere”.