15 Luglio 2013

Responsabilità medica – Natura contrattuale per la struttura sanitaria – Natura extracontrattuale per il medico – Decreto Balduzzi

“In materia di responsabilità sanitaria, il titolo della predetta responsabilità è duplice: a) contrattuale per la struttura sanitaria (ne deriva un termine prescrizionale più lungo e un onere della prova più leggero per il paziente, in quanto informato ai canoni dell’art. 1218 c.c.); b) extracontrattuale per il medico (ne deriva un termine prescrizionale abbreviato a cinque anni e un onere della prova aggravato per il paziente, in quanto fondato sull’art. 2043 c.c.).”

Nel caso di specie, il decidente chiarisce il titolo della responsabilità del medico e della struttura sanitaria alla luce delle recenti novità normative introdotte dal Decreto Balduzzi, n. 158/2012._x000d_
In particolare, il suddetto decreto legge, art. 3, comma 1, nella versione originaria, codificava i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui la responsabilità del medico ha natura contrattuale, sussistendo un rapporto contrattuale, quand’anche fondato sul solo contatto sociale._x000d_
La legge di conversione n. 189/2012 modifica la disposizione in esame, introducendo una sorta di esimente speciale nella responsabilità penale medica, circoscritta adesso alle sole ipotesi di colpa grave e dolo. Per il caso di colpa lieve dichiara, inoltre, la persistenza della responsabilità civile del medico, utilizzando quale referente, non già l’art. 1218 c.c., bensì l’art. 2043 c.c.: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”_x000d_
Siffatta previsione si concilia con l’intento di scongiurare i rischi legati alla cd. medicina difensiva e, pertanto, restaura il regime di responsabilità civile, anteriore al revirement del 1999, che postulava l’applicazione dell’art. 2043 c.c. e non anche lo schema del cd. contatto sociale qualificato._x000d_
Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore abbia riproposto un orientamento risalente al 1979: “L’accettazione del paziente nell’ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d’opera professionale tra il paziente e l’ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l’obbligazione di svolgere l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica, quale organo dell’ente ospedaliero, la responsabilità del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico è soltanto extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal primo comma dell’art. 2947 c.c.” (Cass. Civ., 24 marzo 1979, n. 1716)._x000d_
Per la responsabilità della struttura sanitaria, invece, rimane valido quanto già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura, e l’adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli articoli 1176 e 2236 c.c. Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, pertanto, pur sempre la colpa del medico esecutore dell’attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l’operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l’art. 1228 c.c. che il successivo art. 2049 c.c. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti” (Cass. Civ., 24 maggio 2006, n. 12362), fatta eccezione per il riferimento agli articoli 1176 e 2236 c.c., che ora devono ritenersi superati dall’esimente speciale introdotta dal decreto Balduzzi (cioè avere agito in conformità alle buone prassi riconosciute dalla comunità scientifica).