21 Ottobre 2013

Responsabilità medica – Nesso causale – Onere probatorio a carico del danneggiato

“Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile.”

Con la pronuncia in epigrafe, la III sezione della Suprema Corte si pone in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 577/2008, imponendo al danneggiato, che agisce per la responsabilità del medico, l’onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto del sanitario e il danno lamentato. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, il medico avrà l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., la scusabilità della propria condotta._x000d_
Nel caso di specie, mancava la prova del nesso causale, incombente sulla parte danneggiata, benché la responsabilità fosse di natura contrattuale. _x000d_
In particolare, la sentenza impugnata dava atto della mancata dimostrazione del nesso intercorrente tra fatto del personale sanitario e danno patito da un bambino, essendosi ammessa, dai consulenti d’ufficio, l’esistenza di pregresse cause della sua patologia che non permettevano di collegare la stessa alla condotta dei sanitari che avevano assistito al parto._x000d_
Ne deriva che non assume rilievo decisivo ai fini della prova del nesso causale, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’impossibilità di escludere “quantomeno il ragionevole dubbio sul collegamento dei gravi danni del bambino alla condotta di quel personale”, non influenzando detta affermazione quelle precedenti della Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza della prova del nesso casuale.