09 Settembre 2013

Responsabilità medica – Reati omissivi impropri – Nesso di causalità – Giudizio controfattuale

“Il cd. giudizio contro-fattuale impone di accertare se la condotta doverosa che non è stata tenuta fosse stata in grado, qualora eseguita, di evitare l’evento concretamente verificatosi.”

L’operazione intellettuale che va sotto il nome del giudizio contro-fattuale richiede che venga preliminarmente descritto ciò che è accaduto; solo dopo aver accertato che cosa è successo (giudizio esplicativo) è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo)._x000d_
Sul piano delle implicazioni, se si ammette la validità del giudizio predittivo anche in presenza di esiti non coincidenti con la certezza processuale (oltre ogni ragionevole dubbio), sicché può dirsi che la condotta doverosa avrebbe avuto effetto impeditivo anche se tanto può affermasi solo con elevata probabilità logica, per il giudizio esplicativo la certezza processuale (nei termini sopra indicati) deve essere raggiunta._x000d_
Ove si tratti di reati omissivi impropri, la situazione tipica, donde trae origine l’indifferibilità dell’adempimento dell’obbligo di facere, deve essere identificata in termini non dubitativi; ove così non fosse non sarebbe possibile neppure ipotizzare l’omissione tipica._x000d_
Si tratta di piani correlati da distinti; e non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che incidono sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una particolare evidenza dell’attitudine salvifica del comportamento doveroso mancato, perché in realtà senza una preliminare incontroversa delineazione del quadro fattuale quell’attitudine si può predicare solo in termini astratti._x000d_
Ciò è quanto accade nel caso di specie, ove la sentenza impugnata appare carente nella parte in cui argomenta sulla descrizione dell’accaduto, o meglio del suo nucleo decisivo, ovvero il momento di insorgenza della sofferenza fetale._x000d_
In particolare, il giudizio esplicativo svolto dal giudice del merito risulta molto più simile ad una asserzione autoreferenziale che ad una connessione di fatti certi, da cui trarre l’assunto che un pronto intervento del medico avrebbe garantito la reversibilità del danno; sicché il giudizio in ordine all’efficacia impeditiva di un tempestivo intervento risulta elaborato a partire da un presupposto non adeguatamente corroborato dall’accertamento processuale._x000d_
Ne deriva che al fine di verificare se, diversamente da quanto stabilito in secondo grado, la condotta colposa del medico risulti priva di effettiva incidenza causale, deve procedersi ad un nuovo accertamento in via preliminare della efficienza impeditiva della condotta che il medico avrebbe dovuto tenere secondo le legis artis e, di conseguenza, ad una nuova formulazione del giudizio esplicativo.