Responsabilità professionale – Avvocato – Gli eredi del professionista risarciscono al cliente i danni patrimoniali causati da errore professionale
“Gli eredi dell’avvocato devono risarcire al cliente i danni patrimoniali causati da errore professionale del de cuius.”_x000d_
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“L’errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, cioè quello compiuto per la mancata impugnazione della sentenza (ritenuto sul piano soggettivo addebitabile all’avvocato defunto, per la mancata informazione alla cliente sulla possibilità di appellare la sentenza dichiarativa dell’estinzione), produce la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente e, quindi, pone il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, che egli era stato chiamato a svolgere per l’assicurazione della detta tutela, si doveva ritenere totalmente inadempiuta, perché risultava non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi.”
La pronuncia in epigrafe ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni causati da responsabilità professionale dell’avvocato nell’esecuzione di un mandato giudiziale conferitogli con riguardo ad una controversia di risarcimento danni da sinistro stradale mortale. Tale controversia era stata dichiarata estinta perché l’atto di riassunzione da parte dei danneggiati, per mezzo del loro difensore, era stato notificato solo nei confronti del responsabile civile e non anche della sua società assicuratrice della r.c.a., e la relativa sentenza non era stata appellata per responsabilità dello stesso difensore._x000d_
La Suprema Corte riconosce la colpa professionale del legale defunto, consistita nella mancata impugnazione della sentenza di estinzione, in presenza di omessa informazione alla cliente sulla possibilità di gravame, e nella conseguente preclusione della tutela giurisdizionale della situazione della ricorrente, con derivata perdita del diritto al risarcimento del danno derivato dal sinistro (ormai prescrittosi, stante il venir meno dell’effetto interruttivo permanente del corso della prescrizione, già ricollegatosi alla proposizione della domanda giudiziale)._x000d_
Ritiene, inoltre, che da siffatto errore professionale definitivo derivi una situazione di inadempimento totale anche per le prestazioni eseguite prima della sentenza di estinzione, perché esse risultano espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero mai state poste in essere. Con l’ovvia conseguenza che non sono dovute somme a titolo di corrispettivo per alcuna delle prestazioni eseguite dal professionista._x000d_
Sicché, nel caso di specie, la colpa professionale consiste non solo nella mancata impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione ma anche nel non avere osservato in sede di riassunzione la regola del litisconsorzio necessario, il che comporta l’esclusione della debenza del corrispettivo per le dette prestazioni.