Responsabilità sanitaria – Legge di conversione del Decreto Balduzzi – Escluso il contatto sociale – Applicazione dell’art. 2043 c.c.
“Il fatto che, in materia di responsabilità sanitaria, “resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”, secondo di dettato dell’art. 3 d.l. n. 158/2012, come modificato dopo la legge di conversione, non può che significare che l’art. 2043 c.c. sia la norma che disegna i criteri per la individuazione della responsabilità del medico pubblico dipendente e della struttura pubblica nel quale questi opera (a tali soggetti, operatori del Servizio Nazionale, è dedicata la novella in esame, non essendo ipotizzabile un diverso regime di responsabilità tra il medico e la struttura).”
Secondo il Tribunale di Torino il legislatore, con l’adozione della legge di conversione del decreto legge Balduzzi, n. 158/2012, ha dettato una norma in tema di responsabilità medica che smentisce l’elaborazione giurisprudenziale che qualifica in termini contrattuali la responsabilità della struttura sanitaria pubblica a fronte di un danno subito dal paziente._x000d_
In particolare, l’art. 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, nel quadro della “contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale a seguito delle manovre di contenimento della spesa pubblica”, recitava: “Fermo restando il disposto dell’art. 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività di esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’art. 1176 del codice civile, tiene conto dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale”._x000d_
Si trattava di una norma di grande rilievo in quanto sanciva per la prima volta la positivizzazione di quello che è stato il punto di arrivo di una lunga esperienza solo giurisprudenziale, che trova il suo apice nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 577/2008._x000d_
Tale arresto qualificava in senso contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica e del medico pubblico dipendente, valorizzando il “contatto” del paziente con la struttura pubblica in termini genetici di un contratto con la struttura medesima e il paziente. _x000d_
La norma in commento dava per scontato che la responsabilità dell’esercente le professione sanitarie (senza distinguere tra il libero profesionista e il medico dipendente pubblico) fosse scandita dalla norma dettata per il contratto dall’art. 2236 c.c., con ciò positivizzando la nozione di stipula di “contratto per contatto” elaborato dalla Suprema Corte, che in tal modo ha avuto modo di superare la risalente opinione che disegnava nei termini di cui all’art. 2043 c.c. la responsabilità risarcitoria del medico pubblico dipendente._x000d_
Tuttavia, la legge di conversione del decreto, lungi dal confermare tale assunto, lo ha modificato profondamente._x000d_
La legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, riformula l’art. 3 del decreto legge nel seguente modo: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”._x000d_
Se la norma del decreto scolpiva le responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica e dei medici pubblici dipendenti, quella della legge di conversione opta per la soluzione opposta._x000d_
Scompare, infatti, ogni riferimento esplicito alla qualificazione in termini contrattuali della responsabilità del medico pubblico dipendente, con ciò rigettando l’assunto della Suprema Corte nel novero delle mere opinioni giurisprudenziali, autorevoli ma passibili di superamenti e revirements. Emerge, in particolare, una norma di caratura penalistica e campeggia un riferimento all’art. 2043 c.c.: l’incipit della norma esclude la rilevanza penale della condotta del sanitario qualificata dalla colpa lieve, ove si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, ma in tali casi “resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”._x000d_
Il legislatore afferma, quindi, espressamente che nei casi di irrilevanza penale della condotta del medico egli risponde comunque ai sensi dell’art. 2043 c.c._x000d_
In sostanza, la legge di conversione, ribaltando la norma del decreto legge che faceva una chiara scelta in tema di responsabilità del medico pubblico dipendente, pare riferire quest’ultima ai criteri della responsabilità aquiliana, con ciò sconfessando la correttezza dell’assunto giurisprudenziale sopra citato._x000d_
Se, infatti, “resta fermo” l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. anche nei casi in cui il medico non risponde penalmente, questo significa che il medico, ove non agisca quale controparte contrattuale, come nel caso in cui sia pubblico dipendente, sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi della detta norma._x000d_
L’art. 3 della legge n. 189/2012 cambia, quindi, il diritto vivente, operando una scelta di campo del tutto chiara (anche se opposta a quella del decreto legge), e congruente con le finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica._x000d_
Se “resta fermo” l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. in tutti i casi in cui il medico (come anche la struttura nella quale opera) sia chiamato a rispondere del suo operato, che questo sia penalmente rilevante o meno, significa che la responsabilità del medico è extracontrattuale. Questo getta alle ortiche la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale, e porta la lite all’interno della reponsabilità aquiliana, con conseguente spostamento dell’onere probatorio tutto a carico della parte attrice.