Rinuncia alla domanda – Condanna alle spese – Soccombenza virtuale
La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento.
La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Solo nel caso di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il danneggiato può proporre la domanda risarcitoria direttamente nei confronti dell’assicuratore; nel caso, invece, come quello di specie, di assicurazione facoltativa, essendo il danneggiato estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore, quest’ultimo ha l’obbligo di tenere indenne solo l’assicurato mentre alcun obbligo risarcitorio ha nei confronti del terzo danneggiato il quale, a sua volta, non può esercitare azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.
Infatti, il danneggiato è soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso di talché, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in casi analoghi a quello di specie, va precisato che la domanda risarcitoria direttamente svolta nei confronti della compagnia assicurativa risulta infondata in quanto il presunto danneggiato non ha titolo per agire direttamente nei confronti della compagnia della controparte.
Indi, la domanda era infondata con conseguente regolamento delle spese processuali a carico di parte attrice.