24 Luglio 2009

Risarcimento danno – Insidia – Responsabilità della P.A. – Onere probatorio

“In caso di danno cagionato da insidia, non spetta all’attore, che abbia provato l’esistenza dell’insidia, dimostrare altresì l’inerzia colpevole della Pubblica Amministrazione nel rimuoverla, essendo onere di questa dimostrare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo”.

Con riferimento ad un caso relativo ad una domanda risarcitoria avanzata per i danni derivati ad un motoscafo a causa di un basso fondale non segnalato nella carta ufficiale del lago Maggiore, la S.C. ha precisato gli oneri probatori delle parti, affermando che non spetta all’attore provare la colpevole inerzia della P.A., essendo piuttosto onere di quest’ultima dimostrare di non avere potuto rimuovere la situazione di pericolo._x000d_
In particolare, la Corte precisa che qualora non sia applicabile, come nel caso di specie, l’art. 2051 c.c. in quanto venga accertata l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di utilizzo da parte di terzi, è comunque applicabile il disposto dell’art. 2043 c.c., che non limita in alcun modo la responsabilità colposa della P.A. a parte i casi di insidia e di trabocchetto._x000d_
In queste ultime circostanze, infatti, graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.