23 Gennaio 2018

Risarcimento danno micropermanente (colpo di frusta) – Accertamento clinico strumentale e rigoroso criterio medico-legale

Cass. Civ., sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1272
In materia di risarcimento del danno c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decr. legisl. n. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n.1/2012, inserito dalla legge di conversione n. 27/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.