16 Ottobre 2018

Risarcimento dei danni al proprietario trasportato che abbia affidato il veicolo a persona non abilitata alla guida

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25391 (rel. F. Fiecconi)
Sia con riferimento ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione in tema di concorso colposo della vittima nella determinazione del sinistro, sia con riferimento ai criteri d'interpretazione delle norme di derivazione europea sanciti dalla Corte di Giustizia, la statuizione di un giudice in ordine alla prevalenza assoluta della responsabilità del proprietario e/o alla inefficacia o inoperatività della polizza assicurativa per il proprietario trasportato, vittima del sinistro, ove abbia consentito la guida a un soggetto non abilitato, non risulta conforme ai principi di diritto che governano la materia dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motori.

Un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito. Pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell'evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento.
Inoltre, la cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, per così dire, preventivamente - ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità - ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso (v. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010). D'altronde, l'accettare che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni, che potranno generarsi da tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili (cfr. Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 e Cass. sez III, sentenza n.14699/2016).

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