12 Febbraio 2009

Risarcimento del danno da morte di un congiunto – Danno morale parentale

“Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. _x000d_
In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare quindi riduttiva e illogica la diminuzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è loro ascrivibile se non come denegata giustizia”._x000d_

Nella sentenza in epigrafe la S.C. coglie l’occasione per ribadire che “l’autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata” (Cfr. Cass. 27 giugno 2007, n. 14846; Cass. 23 maggio 2003, n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057, Cass. S. U. 11 novembre 2008, n. 26972)._x000d_
Nella medesima sentenza la Corte, nell’analizzare la questione relativa alla trasmissibilità agli eredi del danno biologico in caso di morte non immediata, precisa che la determinazione di tale danno deve essere riferita all’invalidità totale della parte lesa, privata delle condizioni biologiche di sopravvivenza. Anche nella liquidazione di tale voce danno il giudice “deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale”._x000d_
Nell’esaminare la questione relativa al danno biologico iure hereditatis la S. C. compie un passo in avanti rispetto alla precedente giurisprudenza, in base alla quale tale voce di danno ha una struttura legata alla durata della permanenza in vita della vittima e all’effettiva percezione della lesione per il ridotto lasso di tempo._x000d_
Nella sentenza in epigrafe, invece, la privazione delle funzioni vitali diviene danno in sé, autonomamente risarcibile: il danno biologico iure hereditatis, quindi, passa da danno temporaneo da lesione della salute (apprezzato dalla vittima in un sensibile lasso di tempo) a perdita del bene vita in quanto tale (che potrebbe materializzarsi anche con la perdita immediata delle funzioni biologiche e vitali)._x000d_
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