Risarcimento del danno – Danno esistenziale – Autonoma configurabilità – Esclusione
“In presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica), costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorchè costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso”
La pronuncia in epigrafe si allinea alla tesi maggioritaria della giurisprudenza precedente alla sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale e alle c.d. sentenze gemelle della Cassazione dello stesso anno (nn. 8827 e 8828)._x000d_
In particolare, la Corte nega autonoma configurabilità al danno esistenziale (nella sentenza si parla di danno alla vita di relazione), in quanto si tratterebbe di una voce risarcitoria già ricompresa nel danno biologico._x000d_
Esclusa l’autonoma rilevanza del danno esistenziale, viene, tuttavia, sottolineata la necessità di tenere comunque presente, ai fini del quantum debeatur, le ricadute del danno biologico sulla qualità della vita della vittima._x000d_
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