30 Maggio 2008

Risarcimento del danno – Lesioni gravi riportate da soggetto minorenne – Liquidazione del danno biologico – Consulenza medico legale – Valutazione dei postumi invalidanti

“Nel caso di lesioni gravi a soggetto minorenne (5 anni) la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessità di lesione fisica, psichica, interrelazionale e dinamica; conseguentemente la valutazione della gravità del danno deve avvenire mediante consulenza medico legale che tenga conto anche dell’evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità della vita, sicchè la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali (al tempo della liquidazione) con elevata personalizzazione, attesa la lunga durata della invalidità rispetto alle speranze di vita. Tali criteri derivano dal superiore principio della lesione integrale del danno alla salute, che attiene ad un diritto umano inviolabile, costituzionalmente garantito anche nel suo aspetto risarcitorio”.

Nella sentenza in epigrafe, la S.C., nell’affermare che nel risarcimento del danno biologico a soggetto minore d’età la quantificazione deve essere caratterizzata da un’elevata personalizzazione e deve tenere conto dell’evoluzione dei postumi invalidanti della perdita della capacità lavorativa generica e della qualità della vita, muove una forte critica alla sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila per la mancata precisazione delle tabelle applicate nella liquidazione del danno, dell’eventuale correzione del calcolo a punto in relazione all’età della vittima, nonché dell’eventuale computo degli interessi compensativi nella base di calcolo per la rivalutazione monetaria._x000d_
L’errore del giudice di merito sta nel non aver tenuto conto di un insegnamento che trae origine sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/86, ossia che il criterio liquidativi deve rispondere, “da un lato, ad una uniformità di valore pecuniario di base, dall’altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l’efficienza psicofisica del soggetto danneggiato”._x000d_
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