Risarcimento del danno non patrimoniale allo straniero – Condizioni di reciprocità ex art. 16 delle preleggi – Inapplicabilità – Valutazione degli indici socio economici del paese di residenza dell’istante – Irrilevanza
“Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità, tanto per il danno alla salute conseguente a fatto illecito verificatosi in Italia, in ragione della rilevanza costituzionale ex art. 32 Cost., quanto per gli altri profili del danno non patrimoniale, quale il danno derivante dalla uccisione del congiunto._x000d_
E’ irrilevante, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno allo straniero, il luogo in cui il danneggiato vive e in cui utilizzerà il denaro ricevuto, anche nell’ipotesi in cui sia differente la realtà socio – economica e il potere di acquisto della moneta nel Paese di appartenenza della vittima, rispetto a quello del luogo ove il giudice si pronuncia”._x000d_
Il Tribunale di Milano affronta la delicata questione relativa alla pienezza del diritto al ristoro del danno subito dallo straniero (non residente nel territorio dello stato) a seguito di un’azione illecita altrui, nonché alla determinazione della misura del quantum risarcibile nell’ipotesi in cui il danneggiato viva in aree geografiche che abbiano un regime socio economico differente da quello italiano._x000d_
Con riferimento al primo profilo, la sentenza in epigrafe si inserisce nel solco di quello che è l’odierno sistema interpretativo dell’art. 16 delle preleggi nel senso di consentire il riconoscimento dello straniero del danno non patrimoniale, prescindendo dalla verifica delle condizioni di reciprocità, “in ragione della rilevanza costituzionale ex art. 32 della Costituzione del diritto alla salute”._x000d_
Con riferimento, poi, alla determinazione del quantum risarcibile allo straniero, questione molto dibattuta nella giurisprudenza di merito, Il Tribunale di Milano, non condividendo l’orientamento che giustifica l’adozione di differenti criteri di risarcimento per cittadini e per stranieri, in relazione al loro luogo di residenza, precisa che “se è innegabile che “… l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro” (Cass. N. 1637/00) sia in funzione del costo dei beni, non dovrebbero però restare del tutto irrilevanti, proprio rispetto alla funzione solidaristico – satisfattiva del risarcimento del danno non patrimoniale valorizzata dalla Corte, altri profili caratterizzanti, magari in modo più disagevole, le possibilità di acquisto o di godimento dei beni nel luogo considerato. Si intende dire che la prospettiva di un risarcimento differenziato in ragione del diverso costo dei beni in altri paesi, per non smentire la sua stessa interna logica di rilevanza del costo socio – economico dell’area territoriale in cui vive il danneggiato … richiederebbe di quel costo una valutazione assai più complessa e approfondita, che non quella riferita al solo elevato potere d’acquisto della moneta”._x000d_
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale allo straniero e principio di reciprocità si veda anche la sentenza del Tribunale di Bergamo, 14 marzo 2008: “Lo straniero non residente in Italia, il quale voglia ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento di un danno, non è gravato dell’onere della prova relativo alla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi qualora tale diritto vada qualificato come inviolabile ai sensi delle norme costituzionali. Il danno morale soggettivo è espressione della lesione di un diritto fondamentale, quindi, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale integra un diritto inviolabile, ma soltanto con riferimento alla sua componente base con funzione satisfattiva. E’ invece soggetta a reciprocità la componente punitiva con funzione sanzionatoria del danno non patrimoniale, insieme a quei danni in cui prevale la mera patrimonialità, come le spese di funere ed il danno da perdita di contribuzione economica che il figlio inviava ai genitori, in quanto non costituiscono diretta espressione della lesione di un diritto inviolabile”._x000d_
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