02 Marzo 2009

Risarcimento del danno non patrimoniale – Lesioni gravissime al neonato – Danno morale iure proprio per i genitori

“Nelle fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi la lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle S.U (sent. n. 26972/08) come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso”.

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte, confermando la risarcibilità del danno morale, alla luce del principio generale della necessaria integrità del danno alla persona, si pone in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/08._x000d_
In particolare, la Corte, accogliendo il motivo del ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. nell’interpretazione data dalle S.U. n. 9556/02 ed al contestuale vizio di motivazione sul danno morale da riconoscersi ai genitori del macroleso, precisa che “Il motivo è da accogliere sia in considerazione del dictum delle citate S.U. civili n. 9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato; sia in considerazione del recentissimo arresto delle S.U. civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (S.U. sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con una vincolante (per questa sezione civile) puntualizzazione in ordine al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale (punto 2 della sentenza n. 26972) in adesione alle sentenze innovative di questa stessa sezione (nn. 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell’art. 2059 del codice civile._x000d_
Ha dunque errato, violando la regula iuris del diritto al risarcimento del danno morale, iure proprio, che spetta ai genitori della vittima primaria, la Corte milanese, che delibera nell’aprile 2004, contestando l’indirizzo evolutivo della Corte di legittimità, già convalidato dalla Corte Costituzionale, per attestarsi su una interpretazione restrittiva e incostituzionale, con una pronuncia incoerente e meritevole di annullamento”._x000d_
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