25 Giugno 2009

Risarcimento del danno non patrimoniale – Lunghezza dell’iter burocratico – Danno da stress – Lesione del diritto alla tranquillità – Esclusione

“La lunghezza dell’iter burocratico non costituisce un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. Pertanto, la ritenuta lesione del “diritto alla tranquillità” risulta insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria”.

La Suprema Corte cassa senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace di Catania che condannava l’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno non patrimoniale da stress lamentato da un utente in conseguenza di un iter burocratico eccessivamente lungo (ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale)._x000d_
La Corte, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 (nn. 26972, 26873, 26974 e 26975) e ritenendo il caso di specie un’ipotesi “bagatellare” (e cioè, un’ipotesi “in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto”), ribadisce che “la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell’art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest’ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)”.