Risarcimento del danno patrimoniale – Casalinga – Sussistenza
“La casalinga, pur non percependo un reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nello svolgimento delle faccende domestiche, ma si estende anche al coordinamento della vita familiare. Per cui costituisce danno patrimoniale quello che la donna che lavora in casa subisce in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa”.
Con la sentenza in epigrafe, la S.C. ha accolto il ricorso di una casalinga che aveva impugnato la sentenza di merito che le aveva riconosciuto solo il danno biologico e morale. La Corte di Appello di Roma, infatti, non aveva riconosciuto le richieste della donna, la quale, travolta da un’auto, aveva sostenuto che i postumi permanenti causati dal sinistro “avrebbero inciso sulla capacità lavorativa specifica e non generica”. _x000d_
In tal senso si veda Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008: Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla «casalinga»), benché non percepisca reddito monetizzato, espleta tuttavia un lavoro suscettibile di valutazione economica, sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va configurato come danno patrimoniale, e, come tale, risarcibile – autonomamente rispetto al danno biologico – nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante. Il fondamento di tale diritto, che compete a chi svolge lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo familiare, legittimo o basato su stabile convivenza, sia soltanto in favore di se stesso, è infatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela della salute (art. 32 cost.), riposa sul principi di cui agli art. 4, 36 e 37 cost. che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice”._x000d_